Bordatura di sicurezza per la delimitazione della sagoma dei veicoli.

Pellicole adesive Scotchlite Diamond Grade Serie 983 e 987
omologate UN/ECE 104.
Si tratta di pellicole retroriflettenti che 3M produce ormai da diversi anni, pensando alla sicurezza stradale; negli U.S.A. infatti lobbligo delle strisce retroriflettenti in vigore dal 1993 ed oggi diventa legge anche in Italia. La Legge 1 agosto 2003 n. 214 converte in legge il Decreto 27/6/2003, n. 151 ed gi in vigore dal 13 agosto 2003 (sar attiva a tutti gli effetti dal 1 gennaio 2005).
Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonch classificati per uso speciale o per trasporto specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti che li renda individuabili anche di notte, rendendone percepibile la sagoma fino a 300 metri di distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale UN ECE 104.
 

 

 

 

Le pellicole rifrangenti Scotchlite™ Diamond Grade™ serie 983 e serie 987 permettono di raggiungere una definizione molto alta anche in caso di condizioni critiche, dovute a particolari situazioni ambientali. Una vera e propria cornice di luce che rende lintera sagoma del veicolo sempre visibile in qualsiasi condizione diurna e notturna, contribuendo a diminuire gli incidenti stradali che coinvolgono veicoli pesanti per trasporto merci.

La serie 983 adatta per utilizzi su superfici rigide quali alluminio, acciaio e supporti metallici verniciati, mentre la serie 987 specifica per i veicoli telonati, grazie ad una costruzione segmentata che la rende idonea per applicazioni su teloni continuamente soggetti a scuotimenti.


Le pellicole 3M Scotchlite Diamond Grade serie 983 e 987 sono pellicole retroriflettenti autoadesive, designate per aumentare la visibilit dei veicoli (aumento dei valori di cospicuit). Sono infatti caratterizzate da un elevatissimo potere retroriflettente grazie ad una costruzione particolare, che consente il raggiungimento di elevatissimi valori fotometrici. Parliamo del sistema monocomponente del microprisma triedro trirettangolo. Lelevatissimo numero di microprismi per centimetro quadrato che sfruttano il principio della riflessione interna totale consente, infatti, un rinvio uniforme della luce incidente su di essi, con un rendimento molto superiore a quello delle pellicole retroriflettenti realizzate con una tecnologia a microsfere in vetro. Tale conformazione dei microprismi consente inoltre di mantenere ottime risposte fotometriche sia per le pellicole applicate sul veicolo in verticale che in orizzontale e ad angoli di illuminazione molto elevati.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIP. TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, supplemento ordinario

CODICE DELLA STRADA

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque víola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .